L’unica possibilità affinché l’udienza pubblica da remoto sia validamente tenuta, in modo da garantire non solo il contraddittorio, ma la sua stessa effettiva pubblicità, è quella della modalità audiovisiva.

La presenza solo ‘telefonica’ di uno dei componenti del Collegio non solo non può garantire alle parti partecipanti all’udienza che egli abbia ‘visto’ la discussione, ma neppure garantisce che egli abbia ‘udito’ la discussione che si è svolta, per gli altri partecipanti, attraverso la videoconferenza.

L’integrazione del vizio di cui all’art. 158 cod. proc. civ., applicabile ai sensi dell’art. 1 comma 2 d.lgs. n. 546/1992, comporta la nullità insanabile della sentenza impugnata, che dunque deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

Cassazione Civile ordinanza n. 20836 del 23/07/2025

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