L’unica possibilità affinché l’udienza pubblica da remoto sia validamente tenuta, in modo da garantire non solo il contraddittorio, ma la sua stessa effettiva pubblicità, è quella della modalità audiovisiva. La presenza solo ‘telefonica’ di uno dei componenti del Collegio non solo non può garantire alle parti partecipanti all’udienza che egli abbia ‘visto’ la discussione, ma…