Sebbene l’art. 72-bis Dpr 602/1973 preveda una procedura semplificata, essa non deroga alla necessità della notificazione dell’atto al debitore.
Tale notifica è indispensabile per portare a conoscenza del debitore l’assoggettamento dei suoi beni al vincolo esecutivo e per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), proponendo le opportune opposizioni.
L’omessa notifica al debitore esecutato dell’atto di pignoramento presso terzi non comporta una nullità sanabile, neanche attraverso la sua costituzione nel processo esecutivo, ma la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell’ingiunzione di cui all’art. 492 cpc.
Cassazione Civile, sezione tributaria, ordinanza n. 6 del 01/01/2026
