Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione è determinata sulla base del criterio di correlazione tra l’ambito territoriale di operatività dell’agente ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del D.P.R. n. 602 del 1973, s’instaura un rapporto diretto, nonché in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell’attività amministrativa (cfr. Cass. n. 20669 del 01/10/2014; Cass. n. 20458 del 30/07/2019).

Ne consegue, da un lato, che il ruolo deve essere necessariamente consegnato dall’ente impositore all’agente della riscossione il cui ambito territoriale coincide con il domicilio fiscale del contribuente; dall’altro, che solo l’agente della riscossione nel cui ambito territoriale sussiste il domicilio fiscale del contribuente può emettere la cartella di pagamento nei confronti di quest’ultimo, pena la nullità dell’atto riscossivo (si veda, da ultimo, la ricostruzione sistematica effettuata da Cass. n. 23889 del 05/09/2024).

Nel caso di specie è incontestato che la società contribuente abbia domicilio fiscale in Roma e, pertanto, la competenza ad emettere la cartella di pagamento era dell’agente della riscossione della Provincia di Roma, non già di quello della Provincia di L’Aquila; di qui la conseguente nullità della cartella di pagamento impugnata.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, va decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

Cassazione Civile ordinanza n. 21635 del 28/07/2025

CONDIVIDI