L’art. 6 comma 4 della Legge 212/2000 costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al giudizio tributario, sicché quando, in qualunque processo, pur retto del principio dispositivo, il privato alleghi che un fatto risulta attestato in documenti in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, la prova può essere fornita anche attraverso il mero riscontro di tali documenti compiuto dalla stessa Amministrazione.
In detta ipotesi, l’Amministrazione dovrà fornire risposte puntuali circa il possesso e il contenuto dei documenti indicati e che, in mancanza, il giudice potrà trarre argomenti di prova da tale comportamento processuale.
Orbene, per poter far ricadere sul contribuente le conseguenze della mancata prova del valore dell’immobile dichiarato nella denuncia di successione, la CTR avrebbe dovuto accertare se tali informazioni fossero già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.
In assenza di una simile verifica, la decisione risulta affetta dal denunciato «error in iudicando».
Cassazione Civile ordinanza n. 16700 del 23/06/2025
