Nel caso di specie, la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., come risulta dalla documentazione in atti, era stata spedita, in data 2/1/2013, a mezzo di corriere privato nel periodo tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e l’entrata in vigore della Legge 124/2017, e dunque da un soggetto che non aveva il potere di attestare, con efficacia fidefaciente, la data (7/1/2013) di effettuazione della notifica (art. 160 c.p.c.).

Ne deriva che, essendo stato il ricorso proposto solo nel maggio del 2013 (ben oltre i sessanta giorni dal perfezionamento del procedimento notificatorio relativo all’atto impositivo), non si è sanata la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, sicché quest’ultimo non può dirsi essere stato notificato entro il termine di decadenza dalla potestà accertatrice dell’amministrazione.

Tuttavia, alla cassazione della sentenza impugnata non è necessario che segua un ulteriore rinvio al giudice del merito, in quanto risulta agli atti che la proposizione del ricorso in primo grado è avvenuta nell’anno 2013, dunque oltre il quarto anno previsto dall’art. 43 comma 1 Dpr. 600/1973, e dunque a termine di decadenza già spirato.

Cassazione Civile ordinanza n. 16709 del 23/06/2025

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