Anche il processo tributario è informato alla regola generale di distribuzione dell’onere probatorio ex art. 2697 cod.civ., con la conseguenza che – in tema di recupero di un credito di imposta – è l’ente impositore, attore in senso sostanziale, ad essere gravato dall’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, più non operando nei…