principio di diritto:
<<In tema di processo tributario, la fissazione della sola udienza cautelare non è idonea a soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 31 del d.lgs. n. 546/1992, che impone in ogni caso la comunicazione dell’udienza di trattazione del merito. Ne consegue che la trattazione congiunta della fase cautelare e di quella di merito, in assenza di preventiva comunicazione dell’udienza di trattazione, è consentita solo con il consenso di tutte le parti, pena la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, con conseguente nullità della decisione>›.
Cassazione Civile -Sez. Tributaria ordinanza n. 14884 del 18/5/2026
