Entrambe le intimazioni di pagamento di cui si tratta sono state emesse dagli Uffici di Torino dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur a fronte del fatto che il sig. _______ ha il proprio domicilio fiscale (e la sua residenza) in quel di _____ (CN), Comune situato nell’ambito della circoscrizione territoriale spettante agli Uffici di Cuneo dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La sentenza di primo grado, condividendo le argomentazioni difensive dell’Ufficio ha ritenuto legittime le intimazioni emesse da ADER Torino.
Siffatta conclusione appare contraria all’ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, a cui questo Collegio ritiene di dover aderire (Cass. 5.9.2024 n. 23889 e Cass. 23.1.2025 n. 1668).
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di prime cure, deve ritenersi tutt’ora applicabile la disposizione dell’art. 24 del DPR 602/73, laddove stabilisce che: “L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce”. Da ciò consegue che, nella fattispecie in esame, risulta doveroso dichiarare l’invalidità di entrambe le intimazioni di pagamento impugnate, poiché emesse da soggetto incompetente per territorio.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PIEMONTE sentenza n. 657 del 15/09/2025
