Il contributo unificato va calcolato soltanto sul valore dell’intimazione di pagamento e non anche sulle sottese cartelle di pagamento.

Inoltre: «nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria, fondato sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avviene sulla base del valore della lite determinato dalla somma degli importi dei tributi delle sole cartelle di natura tributaria richiamate nell’atto impugnato, al netto di sanzioni ed interessi, atteso che calcolarlo anche sul valore delle sottese cartelle di pagamento comporterebbe un’inammissibile duplicazione della richiesta contributiva» (Cass. n. 26439 del 10/10/2024).

La ratio della decisione è quella di evitare una duplicazione di imposta, in quanto il contributo unificato per l’impugnazione della cartella non può essere duplicato in quello oggetto di odierno giudizio, come esattamente ritenuto nella sentenza impugnata.

Cassazione Civile ordinanza n. 24258 del 31/08/2025

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