La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 dlgs. n. 546/1992 non determina la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall’art. 19 cit.
L’avviso di pagamento dei contributi di bonifica deve essere considerato come un atto preparatorio e sollecitatorio, per cui l’impugnabilità dello stesso è solo facoltativa.
Ciò significa che il contribuente può scegliere se contestarlo immediatamente oppure attendere l’eventuale emissione di un successivo atto a contenuto ingiuntivo, quale ad esempio un’ingiunzione fiscale e/o cartella di pagamento.
La mancata impugnazione dell’avviso di pagamento non comporta alcuna preclusione o decadenza rispetto alla possibilità di sollevare censure sulla fondatezza o legittimità della pretesa tributaria in sede di impugnazione dell’atto successivo, dotato invece di natura lesiva e carattere esecutivo. Ciò in quanto la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 dlgs. n. 546/1992 non determina la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall’art. 19 cit.
Cassazione Civile ordinanza n. 22221 del 01/08/2025
