Con specifico riferimento al processo tributario, la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma che la parte è tenuta a notificare l’intervenuta variazione del proprio domicilio, ai sensi dell’art. 17 comma 1 Dlgs 546/1992, soltanto ove questo sia stato autonomamente eletto; laddove, invece, essa abbia eletto domicilio presso lo studio del suo difensore, tale elezione vale unicamente a indicare la sede dello studio del professionista incaricato, sicché, in questo secondo caso, il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, spettando al notificante esperire apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia nel frattempo mutato.

La notificazione dell’atto di appello tentata con esito negativo presso il precedente recapito del difensore domiciliatario della controparte va considerata inesistente «in rerum natura» per mancato conseguimento del suo scopo, sì da non poter essere sanata ex art. 156 comma 3 c.p.c. dalla costituzione in giudizio dell’appellato; né in detta ipotesi può ammettersi la riattivazione del procedimento notificatorio con la conservazione dei relativi effetti, in quanto l’agevole possibilità di accertare la nuova ubicazione dello studio del difensore attraverso la consultazione telematica dell’albo degli avvocati induce a ritenere imputabile al notificante il vizio da cui era affetta la prima notifica.

Cassazione Civile ordinanza n. 16703 del 23/06/2025

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