L’accentramento della funzione di riscossione in un unico ente (ADER) non comporta il venir meno della rilevanza della nozione di «circoscrizione territoriale» e deve essere riferita all’articolazione degli uffici dell’ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione.

Continua, pertanto, a trovare applicazione l’art. 24 e 46 Dpr. 602/1973, con la conseguenza che l’intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall’ ufficio provinciale di ADER ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede.

Dalla applicazione di questo principio, cui questa Corte intende uniformarsi, discende la nullità dell’intimazione di pagamento, in quanto emessa da organo territorialmente incompetente.

 

CGT II GRADO LOMBARDIA sentenza n. 1099 del 24/04/2025

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