Ai fini della decorrenza del termine la sospensione prevista dall’art. 83 comma 2 DL 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 (e, successivamente, dal DL 23/2020 convertito dalla Legge 40/2020) per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si cumula alla sospensione feriale prevista dalla Legge 742/1969.
Ai fini del rispetto del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., al periodo semestrale ivi previsto devono aggiungersi i 64 giorni di sospensione straordinaria dei termini collegata all’emergenza Covid, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, nonché – ove il termine così prolungato ricomprenda il periodo di sospensione feriale – l’ulteriore termine di 31 giorni, in quanto sospensione che, né funzionalmente né cronologicamente, risulta sovrapponibile alla prima.
Cassazione Civile ordinanza n. 16715, 16716 e 16717 del 23/06/2025